Assegno mensile invalidi civili parziali: allarme rientrato
Con il Messaggio n. 3495 pubblicato il 14 ottobre 2021, l’Inps aveva apportato modifiche importanti ai requisiti richiesti per l’ottenimento dell’assegno mensile (pari a 287,09 euro per il 2021) spettante agli invalidi civili parziali. Quali i cambiamenti? Prima di tale data, l’assegno veniva erogato per 13 mensilità a persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni con invalidità riconosciuta tra il 74 e il 99 per cento il cui reddito personale non superasse i 4.931,29 euro annui. Dal 14 ottobre 2021, invece, l’assegno previsto dall’articolo 13 della Legge 118/71 sarebbe stato erogato soltanto a condizione di totale inattività lavorativa del disabile a prescindere dal reddito percepito. L’emendamento correttivo al Dl Fiscale in Commissione Finanze al Senato del 30 novembre consente di nuovo ora il cumulo dell’assegno di invalidità (287 euro al mese) in favore degli invalidi civili parziali da sommare al reddito da lavoro. Tutto come prima, dunque. Il presidente dell’Associazione regionale mutilati e invalidi civili (Anmic) Teodoro Rodin ha espresso «soddisfazione per il ripristino dell’assegno a tutti coloro che fino a poco fa ne avevano diritto». Con questo emendamento i disabili non gravi potranno continuare a svolgere piccoli lavori senza perdere l’indennità che spetta loro. L’intervento contenuto nel Dl permetterà di continuare a svolgere quei lavori con orari limitati e che hanno più finalità terapeutiche e socializzanti che di reale sostentamento.
Roberta Gatto