Aumento delle pensioni e Reddito di cittadinanza
Aumento delle pensioni, Reddito di cittadinanza e decurtazioni. Il tema aveva impegnato il mese scorso Associazioni, Inps (che inizialmente non si era pronunciata) e pensionati. Questi ultimi spesso disabili. Quale il problema diventato un incubo per i beneficiari? L’aumento (perlopiù irrisorio) dell’importo delle pensioni (stabilito dalla sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale) ha portato all’applicazione di nuove decurtazioni o, in alcuni casi, persino di azzeramenti del reddito di cittadinanza (Rdc).
Dal 27 gennaio arrivavano diverse segnalazioni dopo che l’Inps aveva decurtato nella ricarica della tessera su cui viene accreditato il Rdc la differenza tra il vecchio Isee e quello nuovo visti gli aumenti della pensione di invalidità. In molti casi si arrivava persino ad annullare del tutto l’accredito. Un “vulnus” che vedeva investite le associazioni impegnate a tutelare i diritti delle persone con disabilità. Fino al pronunciamento dell’Inps. L’Inps specifica infatti come «a decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc verranno presi in considerazione tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare. Comprendendo quindi quelli collegati alla condizione di disabilità con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi. Resta quindi confermata la disciplina dove si prevede l’esclusione dal calcolo dell’Isee di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione della predetta condizione di disabilità […] Pertanto, a partire dalla mensilità gennaio 2022, potrà determinarsi la variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria».
Già nel 2019, quando venne approvata la legge sul reddito di cittadinanza, venne sottolineato dalle associazioni che il conteggio delle pensioni di invalidità nel cumulo del reddito familiare avrebbe creato situazioni dannose per le persone con disabilità.
Il comma 6 dell’art.2 del D.L. n.4 2019 con cui venne istituito il reddito di cittadinanza prevede che ai fini del diritto al sussidio, il reddito familiare debba essere calcolato al netto dei trattamenti di assistenza non più in godimento eventualmente inclusi nell’Isee e che debba includere i trattamenti di assistenza in godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, escluse le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, erogate cioè a prescindere dal reddito proprio o dal nucleo familiare.
In un messaggio pubblicato sul proprio sito l’Inps ha però fornito alcuni chiarimenti riguardo il Reddito di cittadinanza. In particolare, per quanto riguarda il calcolo della norma che allinea il calcolo delle rate del Rdc rispetto ad altri trattamenti assistenziali percepiti.
Alcuni esempi di trattamenti assistenziali sono gli assegni al nucleo familiare, gli assegni familiari dei Comuni ai nuclei numerosi e la carta acquisti. I trattamenti assistenziali presenti nell’Isee dovranno essere “aggiornati” tenendo conto degli importi che il beneficiario sta effettivamente percependo nell’anno in corso e non due anni prima.
L’operazione che aggiorna i trattamenti è quindi finalizzata alla valutazione della condizione “attuale” del nucleo familiare al momento del calcolo della rata della prestazione.
Emanuele Boi