Nuova circolare Inps: i requisiti per richiedere l’assegno per figli disabili se si è genitori disoccupati o monoreddito

Il 10 marzo L’Inps ha pubblicato la circolare (la n.39 del 2022) con la quale vengono ricordati i requisiti e vengono fornite le istruzioni per la richiesta del contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità. Il tuttoregolamentato con dal decreto interministeriale del 12 ottobre 2021. In cosa consiste il beneficio? Il beneficio, che può essere richiesto dal 1 febbraio, consiste in un contributo mensile, fino a un massimo di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità almeno del 60 per cento e conviventi con il genitore richiedente. L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è cumulabile con il Reddito di cittadinanza.

Chi può beneficiarne

I destinatari devono essere “nuclei familiari monoparentali” ovvero caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico; oppure “genitore disoccupato” il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Anche il “genitore monoreddito” che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa (sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro) oppure che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.

Requisiti del genitore richiedente
La domanda per ottenere il contributo mensile può essere presentata dal genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere residente in Italia;
    b) disporre di un Isee non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni si fa riferimento al c.d. Isee minorenni;
    c) essere disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale (nel calcolo non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione);
    d) essere parte di un nucleo familiare (come definito ai fini Isee) in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
    Sono considerati a carico, i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro.

Il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano.
Tempi e modi per presentare la domanda
Per poter ottenere il beneficio bisogna presentare domanda ogni anno. La domanda va presentata, da parte del genitore, all’Inps, dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • sito web, dell’INPS (www.inps.it) direttamente dal cittadino tramite Spid di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (Cns);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Iter della domanda e verifiche dell’Inps
Una volta presentata la domanda, l’Inps verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche. È l’Inps a provvedere direttamente alla verifica dei requisiti di natura economico-patrimoniale.
Attenzione all’Isee
I requisiti economici di accesso al contributo si considerano posseduti per tutta la durata dell’attestazione Isee in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu).
In presenza di un valore Isee superiore alla soglia (3.000 euro) la domanda è respinta in automatico.
Qualora in sede di verifica dei requisiti emerga la necessità di un supplemento di istruttoria e/o di una integrazione documentale, la gestione e la definizione delle domande potrebbe essere rimessa alle Strutture territorialmente competenti.
Entità del contributo
Se la domanda verrà accolta, l’Inps erogherà ogni mese 150 euro al mese. Tale cifra sarà riconosciuta da gennaio per l’intera annualità. Nel caso di due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente a 300 euro mensili, nel caso di due figli oppure 500 euro mensili, dai tre figli in poi.
Modalità di erogazione
Al momento della richiesta, il genitore può indicare la modalità preferita, scegliendo tra bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.
Nel caso di ricovero del figlio
Nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’Inps che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.
Testo circolare INPS bonus genitori disabili.

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