Patenti e macchine elettriche per persone disabili: le novità
Approvate dal Consiglio dei Ministri una serie di modifiche al Codice della Strada. Il decreto legge 68/2022 proposto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili va a completare il d.l. 121/2021 entrato in vigore lo scorso settembre.
Tra le varie misure previste nell’ultimo decreto vi sono importanti novità per quanto riguarda le patenti e le macchine elettriche per disabili.
Macchine elettriche per disabili e patenti.
Intanto, le macchine elettriche per disabili potranno circolare anche nelle piste ciclabili. Il Dl 68/2022 stabilisce infatti come all’articolo 190 del Codice della strada si aggiunga il periodo: “le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili”. Ricordiamo che, prima di questa novità, le macchine a uso di persone invalide potevano circolare sulle parti della strada riservata ai pedoni secondo precise modalità definite dagli enti proprietari delle strade.
Per quanto riguarda invece le patenti viene stabilito come: “qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di una prova di guida […]”. La patente risulta revocata se il titolare non si presenta il giorno della prova pratica o non supera la stessa.
Bici elettriche e monopattini classificati come veicoli
Nel nuovo Codice della Strada, le biciclette elettriche e i monopattini vengono classificati come veicoli. Le biciclette a pedalata assistita se modificate devono essere equiparate ai ciclomotori. Questo implica l’assoggettamento agli stessi obblighi previsti per questi ultimi (targa, assicurazione e patentino).
Nel decreto, inoltre, vengono indicate le sanzioni per quanti modificano e utilizzano bici elettriche: “chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.084 a 4.339 euro. Alla sanzione da 845 a 3.382 euro è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1″.
Ricordiamo infatti che la potenza nominale continua massima prevista dal comma 1 dell’articolo 50 del Codice della Strada è di 0,25 Kw.
Emanuele Boi