Congedo parentale, dal 13 agosto si cambia
Le nuove regole per i congedi parentali entrano a pieno regime in caso di maternità e paternità. Le nuove misure sono previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. L’Inps ha ora pubblicato le indicazioni per richiedere le nuove tipologie di congedi. La grossa novità è l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni al 100 per cento della retribuzione. In questo modo si sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012. Ecco nello specifico cosa bisogna sapere.
10 giorni per i padri
Tra le novità principali viene confermato il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni introdotto prima solo in regime sperimentale. Il congedo è ora fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto. Il diritto rimane anche in caso di nascita o morte perinatale del bambino. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e in caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti
Il congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti prevede anche che, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, spetti a ciascun genitore lavoratore un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per tre mesi. Questo diritto non è trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel complesso quindi, il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva fino a nove mesi rispetto ai sei precedenti.
I limiti massimi individuali
Rimangono immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori. La madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i 12 anni e il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio. Entrambi i genitori possono fruire nel complesso al massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i 12 anni. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.
Congedi oltre i 9 mesi
Un’indennità pari al 30 percento della retribuzione è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, la condizione è che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (524 euro). Quindi per il 2022 a 1.310 euro.
Gli iscritti alla Gestione separata
Anche i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata viene data la possibilità di fruire del congedo parentale entro i 12 anni. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro e per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale da fruire entro l’anno di vita del figlio.