Tutte le novità sulle modifiche alla Legge 104 in materia di discriminazioni, permessi e congedi parentali
“Migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare». In questo primo comma dell’articolo 1 vi è tutto l’obiettivo del Decreto Legislativo 105/22. Presente anche l’Attuazione della direttiva (Ue) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio (20 giugno 2019) relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Allo stesso tempo si abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (22G00114).
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio scorso, il Dl ha introdotto una serie di novità in tema di maternità, paternità e congedo parentale. Vediamo di cosa si tratta.
Modifiche e integrazioni della Legge Quadro 104/92
Ricordiamo che l’Inps, tramite il Messaggio n. 3066 del 4 agosto aveva fornito le prime indicazioni ai fini del riconoscimento delle relative indennità entrate in vigore dal 13 agosto. Le indicazioni operative di dettaglio saranno invece oggetto di una specifica Circolare di successiva pubblicazione.
Ma ecco le integrazioni e le modifiche all’articolo 3 del Decreto 105/22 intitolato Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nella Legge 104/92. Si comincia dall’inserimento dell’articolo 2 bis (Divieto di discriminazione) secondo il quale: «1. È vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura. 2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile. 4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Modifiche all’articolo 33 (Agevolazioni) della Legge 104/92
Le modifiche che riportiamo qui di seguito sono contenute sempre nell’articolo 3 del Decreto Legislativo 105/22.
«1) il comma 2 [dell’articolo 33 della Legge 104/92] è sostituito dal seguente: 2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
2) il comma 3 [dell’articolo 33 della Legge 104/92] è sostituito dal seguente: 3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità (che non sia ricoverata a tempo pieno) rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
3) il comma 4 [dell’articolo 33 della Legge 104/92] è sostituito dal seguente: 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3 che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001;
4) dopo il comma 6, è inserito il seguente: 6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile ai sensi dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato;
5) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente: 7-ter. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni».
In breve
Le modifiche più significative apportate, in sintesi, riguardano l’abolizione del “referente unico” per la fruizione dei permessi mensili, di cui alla Legge 104, per assistere le persone con disabilità. Sarà infatti possibile alternare la fruizione dei tre giorni di permesso mensile retribuito tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza alla stessa persona con disabilità. Ad esempio due coniugi potranno assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare con disabilità in giorni diversi, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.
Per quanto riguarda i congedi straordinari di cui all’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 151/01, diventano fruibili anche da un convivente di fatto.
Roberta Gatto