Eliminazione barriere architettoniche, nuova detrazione anche alle imprese
L’impresa che esegue gli interventi finalizzati alla necessaria rimozione degli ostacoli su degli immobili di sua proprietà concessi in locazione può fruire della detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). La norma infatti non individua i soggetti beneficiari e, per quanto riguarda gli immobili, si limita a riconoscere il beneficio agli “edifici esistenti”. L’agevolazione spetta quindi anche all’inquilino se è lui a sostenere le spese ed è autorizzato dal proprietario. Il chiarimento arriva con la risposta n. 444 del 6 settembre 2022 dell’Agenzia delle entrate.
Detrazione prevista
Il nuovo articolo, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, prevede una detrazione dall’imposta lorda del 75 per cento, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Le spese devono risultare necessarie a realizzare delle opere di abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche per immobili già esistenti.
Differenze
L’agevolazione, ricorda l’Agenzia, si differenzia sia dalla detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella misura del 50 per cento in caso di ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir, sia da quella riconosciuta dal Superbonus vincolata alla realizzazione di interventi trainanti (di risparmio energetico).
In assenza di particolari vincoli posti dalla norma, anche le società possono beneficiare del credito d’imposta per gli interventi realizzati sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere che si tratti di beni strumentali o patrimoniali.
Lo scopo del nuovo credito di imposta
In sintesi, a parere dell’Agenzia, la società istante proprietaria di immobili classificati come strumentali ma non utilizzati direttamente in quanto dati in locazione, potrà fruire della nuova detrazione del 75 per cento di cui all’articolo 119-ter del Dl Rilancio per i lavori di superamento delle barriere architettoniche. Il beneficio, inoltre, può spettare anche al conduttore che ha sostenuto le spese per i medesimi interventi a patto che abbia un regolare contratto di affitto e il consenso del proprietario.
La mancanza di limiti di natura soggettiva o oggettiva, quindi, comporta un riconoscimento del bonus ad ampio raggio, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti e delle prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità e l’adattabilità e la visitabilità degli edifici previste dal decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989.