Assegno unico, cosa cambia e per chi
Ci sono importanti novità riguardo gli importi dell’Assegno unico per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni. Il Decreto Semplificazioni ha infatti modificato gli importi aumentandoli (limitatamente al 2022) così da poter assicurare «un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età». In arrivo ora i conguagli. Nello stesso Dl si prevedono anche nuove disposizioni per potere beneficiare dell’Assegno unico in presenza di nuclei familiari orfanili, ovvero composti da disabili gravi e titolari di pensione per via del decesso dei genitori
Gli importi aumentati dell’Assegno unico
Le novità introdotte interessano in via principale i genitori di figli disabili maggiorenni. L’importo dell’assegno previsto per ciascun figlio minorenne (pari a un massimo di 175 euro mensili per un Isee pari o inferiore a 15 mila euro da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore Isee), solo per l’anno 2022, viene concesso anche in caso di figli maggiorenni disabili senza limiti di età.
La maggiorazione prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro) viene estesa e applicata, solo per l’anno 2022, nella medesima misura a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni. L’Inps ha pubblicato le tabelle dei conguagli in arrivo in cui è possibile verificare caso per caso cosa cambia.
Le maggiorazioni nel 2023
Dall’anno 2023 torneranno poi ad applicarsi «la maggiorazione di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età e di 85 euro mensili (che si riducono in funzione del valore Isee) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni».
I nuclei orfanili
Per quanto riguarda invece i nuclei familiari orfanili, l’assegno spetta anche agli orfani maggiorenni. Secondo l’Inps, l’assegno spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti condizioni: titolarità di pensione ai superstiti e disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La decorrenza retroattiva
Le disposizioni previste dal Dl Semplificazioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023. Pertanto «per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’Inps provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022». Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono invece già aggiornati. «Si ribadisce che a partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021», conclude l’Inps.