Per abbattere le barriere architettoniche: bonus ristrutturazioni, superbonus o bonus 75 per cento?
Come bisogna comportarsi quando in casa, nel condominio, si vuole intervenire per abbattere delle barriere architettoniche? Di quali agevolazioni economiche si può usufruire? A seconda del tipo di lavoro e del periodo in cui si intende realizzarlo, un intervento per l’accessibilità può usufruire del Superbonus 110 per cento, del bonus 75 per cento o del bonus ristrutturazioni 50 per cento. Tutte le agevolazioni già previste sono contenute nella guida al bonus ristrutturazioni messa a punto dall’Agenzia delle Entrate. Vediamole analiticamente.
Bonus ristrutturazioni 50 per cento
Iniziamo dall’agevolazione in vigore da più tempo: il bonus ristrutturazioni 50 per cento operativo fino al 31 dicembre 2024.
Come previsto dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Testo unico sulle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) è possibile ottenere il bonus ristrutturazioni 50 per cento per gli interventi di:
– installazione di ascensori e montacarichi (ad esempio per la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
– realizzazione di strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna all’abitazione attraverso la comunicazione e la robotica.
Nella guida, l’Agenzia spiega come l’agevolazione spetta per i lavori e non per l’acquisto degli strumenti. A titolo di esempio, la guida aggiunge che non beneficiano dell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.
È il caso di ricordare come il bonus ristrutturazioni consiste in una detrazione Irpef del 50 per cento. Questo significa che possono beneficiarne le persone fisiche per gli interventi sugli immobili a uso abitativo, ma non le imprese.
Barriere architettoniche e Superbonus 110 per cento
I lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir (ascensori, montacarichi e lavori per favorire la mobilità interna ed esterna attraverso la comunicazione e la robotica) possono essere agevolati anche con il Superbonus 110 per cento, ma solo se sono realizzati congiuntamente a un intervento trainante di efficientamento energetico o antisismico.
Anche in questo caso, è necessario precisare che possono ottenere la detrazione al 110 per cento le persone fisiche, i condomìni, le società sportive, le cooperative di abitazione, gli Iacp e le organizzazioni senza scopo di lucro. Sono invece escluse le imprese.
Il Superbonus, lo ricordiamo, ha aliquote e scadenze differenziate a seconda dei beneficiari. I condomìni, ad esempio, possono ottenere la detrazione al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023. Successivamente l’agevolazione decresce gradualmente (70 per cento fino al 31 dicembre 2024 e 65 per cento fino al 31 dicembre 2025).
Bonus barriere architettoniche 75 per cento
Fino al 31 dicembre 2022 è in vigore il bonus 75 per cento sugli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti.
L’agevolazione è riconosciuta alle persone fisiche, ai condomìni e alle imprese, senza alcuna distinzione.
La guida, nel riassumere la portata dell’agevolazione, ricorda che la detrazione è calcolata su un tetto di spesa fino a:
– 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, funzionalmente indipendenti, situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
– 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Bisogna sottolineare come, a differenza del bonus ristrutturazioni 50 per cento e del Superbonus 110 per cento, per il bonus 75 per cento la normativa non indica chiaramente quali interventi possono essere agevolati, ma spiega, in modo generico, che per ottenere l’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal DM 236/1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
I lavori previsti con il bonus 75 per cento
La normativa stabilisce inoltre che il bonus 75 per cento spetta per:
– gli interventi di automazione degli impianti degli edifici;
– la sostituzione degli impianti (in questo caso sono agevolate anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali dell’impianto sostituito).
Per capire quali interventi possono ottenere il bonus 75 per cento può venire in aiuto la Risposta 461/2022 dell’Agenzia delle Entrate. Rispondendo a un contribuente che intendeva realizzare l’ampliamento delle porte e la ristrutturazione del bagno (sostituendo anche i sanitari), l’Agenzia ha spiegato come questi interventi hanno diritto al bonus 75 per cento a condizione che siano rispettate le prescrizioni del DM 236/1989.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 461 sembra quindi estensiva e significa che qualunque intervento di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare del bonus 75 per cento.