L’occupazione ai tempi di Dsa

L’introduzione della Legge 25/2022 stabilisce importanti novità e regole per i datori di lavoro riguardo i dipendenti con disturbi specifici dell’apprendimento

In questo fine mese, la Legge spegne la prima candelina di operatività visto come è entrata in vigore il 29 marzo 2022 ed è importante perché pone i datori di lavoro a rischio discriminazione, vietata, riguardo i lavoratori con Dsa, cioè i dipendenti con disturbi specifici di apprendimento.

La Legge riconosce infatti la possibilità di usare un computer con sintesi vocale, una calcolatrice, o schemi e formulari nei colloqui di selezione. Come pure riconosce nei test di selezione un maggior tempo per le prove scritte. Non considerare tutti questi aspetti significa rifiutare ai lavoratori già assunti di ricevere gli stessi strumenti di ausilio.

Si tratta del riconoscimento di una nuova forma di discriminazione, aggiunta a quelle su età, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, orientamento sessuale e investe l’intero mondo del lavoro: dall’accesso fino alla cessazione, compreso l’universo delle professioni.

Cosa dice la normativa
La normativa di riferimento è la legge 25/2022 (conversione del Dl 4/2022). Sopra di essa vi è la legge 170/2010 alla quale la nuova disciplina fa continuo rinvio quando si riferisce ai “disturbi specifici dell’apprendimento” (Dsa). Questa legge, tra l’altro, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Accesso al lavoro
La nuova disciplina dispone come alle persone con Dsa vanno assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro. In questo modo si evita ogni forma di discriminazione.
Anche in ambito privato deve essere garantito, senza alcuna forma di discriminazione, l’inserimento lavorativo delle persone con Dsa già a partire dalle attività di selezione. In che modo? Assicurando loro condizioni di pari opportunità mediante le modalità di esecuzione delle prove e dei colloqui. Questo permetterà di valorizzare le loro competenze; dando così garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

La norma (attraverso il comma 2-ter) richiama l’art. 2, comma 1, lett. h, della legge 170/2010. Questa inserisce, tra le finalità perseguite (da tale legge 170/2010), quella di assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Analoga previsione è contenuta, per i concorsi pubblici, all’art. 3, comma 4- bis, del dl 80/2021, in attuazione del quale è stato emanato il decreto 9 novembre 2021 della Funzione pubblica. Il decreto definisce le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e dai loro enti strumentali la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale oppure di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle stesse prove.

Le misure di tutela
Per favorire l’inclusione professionale delle persone con Dsa che liberamente vogliono essere riconosciute come tali presentando la relativa certificazione, viene disposto alle imprese di attribuire il “responsabile dell’inserimento lavorativo aziendale” (Disability manager, vedi: Disability manager, una nuova figura di regia e mediazione nel mondo delle imprese – Cittadinanza Sociale (cittadinanzasocialenews.it)). Questa figura dovrà essere adeguatamente formata in materia di persone con disturbi e ha il compito di creare l’ambiente più adatto all’inserimento e alla realizzazione professionale delle persone con Dsa. In particolare, si prevede l’applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l’accesso nel settore pubblico o comunque che venga assicurata una tutela non inferiore. Quindi, in mancanza di una specifica disciplina per il settore privato, dovrà ritenersi applicabile e operativo l’obbligo di adottare «misure analoghe a quelle previste per l’accesso nel pubblico impiego». In pratica, tutte quelle ricordate poco sopra (il decreto 9 novembre 2021 della Funzione pubblica) dove sono previste e definite le modalità operative per assicurare nelle prove e selezioni, la possibilità a tutti i soggetti con Dsa, di sostituire tali prove con un colloquio orale, oppure di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle stesse prove.

Bachisio Zolo

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