Il neo papà non si può licenziare e può dimettersi senza preavviso
Divieto di licenziamento del neo papà fino al primo anno di età del figlio. Prevista anche la possibilità di dimettersi senza preavviso e con diritto alla Naspi. Queste le novità introdotte con il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, operativo dallo scorso 13 agosto.
La circolare dell’Inps
Con la circolare 32 del 20 marzo 2023, l’Inps rende noto come anche i padri che presentano le dimissioni volontarie dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio (entro un anno dalla nascita del figlio) hanno diritto alla Naspi, ovvero l’indennità di disoccupazione.
Il decreto legislativo 105 del 2022 ha introdotto, infatti, delle novità negli articoli 54 e 55 che normano il divieto di licenziamento e le dimissioni.
Nel comma 7 dell’articolo 54 si legge, «in caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino».
Nell’articolo 55, al comma 2 si specifica come le disposizioni al comma 1 («in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento») valgano anche per il padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. Sempre al comma 1 dell’articolo 55, si specifica: «la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso».
Le indicazioni hanno effetto retroattivo
In chiusura della circolare, l’Istituto specifica: «le domande di indennità di disoccupazione Naspi presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare) possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede Inps territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui alla presente circolare».
Emanuele Boi