Inps, nuova circolare sui permessi della legge 104
Una nuova circolare dell’Inps illustra le novità normative in materia di permessi della L.104 e al congedo straordinario appena introdotti dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 10.
Queste disposizioni avevano introdotto delle novità riguardanti i permessi legge 104 e congedi dando attuazione alla direttiva (Ue) n. 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
I particolari e le novità
In particolare, la circolare fornisce istruzioni riguardo:
– i permessi della legge 104
– il prolungamento del congedo parentale
-il congedo straordinario.
In particolare, il decreto:
– ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi;
– ha aggiornato il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del medesimo decreto legislativo;
– ha modificato il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario. Si prevede che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.
I permessi della legge 104
Una delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 105/2022 è stata quella dell’aver eliminato il cosiddetto “referente unico dell’assistenza” che prevedeva che un solo lavoratore dipendente- a esclusione dei genitori– potesse fruire dei 3 giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Grazie a questa modifica, dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022), il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
La domanda di permesso al datore di lavoro
L’Inps ricorda quindi, che alla domanda di permesso da parte di ogni richiedente deve essere allegata la dichiarazione del soggetto disabile che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza.
Il provvedimento di autorizzazione- inviato dall’Inps al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente- preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.
Il lavoratore con disabilità
Le novità introdotte non modificano invece il diritto del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33. Ne deriva che rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza.
Nella stessa circolare, l’Inps chiarisce alcuni dettagli in merito alla cumulabilità di permessi e congedo. Vengono in particolare chiarite le regole di cumulabilità tra
– giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992),
– prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001)
– ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001).
La fruizione di questi tre benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza alla persona disabile in situazione di gravità.
Ma facciamo qualche esempio:
1. Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.
2. Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.
Il congedo straordinario
Nel decreto legislativo n. 105/2022, l’articolo 2 sostituisce il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità. La novità consiste nell’aver introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo. Questo in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della citata legge n. 76/2016.
Le differenze tra convivenza di fatto e unione civile
In relazione al beneficio in argomento, l’Inps precisa che, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.
Per intenderci: la definizione di convivente di fatto è quella di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 in base al quale «si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile» e accertata ai sensi del successivo comma 37 del medesimo articolo. Quest’ultimo comma prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.
La qualificazione di “parte dell’unione civile”, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.
Per vedersi riconosciuto il diritto, sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente. E sarà cura dell’operatore della Struttura territorialmente competente provvedere ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La priorità degli aventi diritto
Dal 13 agosto 2022 è quindi possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Il requisito della convivenza
Altra novità introdotta dal decreto legislativo n. 151/2001 (al comma 5, articolo 42): qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con il soggetto disabile, questa può essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.
La convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario deve essere, comunque, garantita per tutta la fruizione del congedo.
Allo scopo, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
Bachisio Zolo