Assegno unico universale figli disabili
L’Inps indica le maggiorazioni e le altre novità previste per l’assegno unico universale per figli con disabilità. Tra queste vi è la necessità di presentare la Dsu alle specifiche sulle tempistiche di erogazione degli assegni, con esempi di calcolo e casistiche.
Introdotti dalla legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ed entrati in vigore a gennaio, ci sono interventi riguardanti l’Assegno unico e universale (Auu) per i figli a carico. In particolare, all’articolo 1, commi 357 e 358, della legge di Bilancio 2023 sono state apportate modifiche agli articoli 4, 5 e 6 del predetto decreto legislativo.
Nella circolare 41, l’Inps torna a dare ragguagli e specifiche, a poca distanza dalla messa a disposizione di uneADV, il simulatore di calcolo dell’assegno unico che si può utilizzare per comprendere l’importo effettivo percepibile sulla base delle specifiche delle singole condizioni familiari, reddituali e patrimoniali.
Aumenti e novità
Le modifiche introdotte nell’ultima Legge di Bilancio hanno previsto l’aumento degli importi dell’Assegno unico e universale, a partire dalla mensilità di gennaio 2023, per specifiche casistiche, ossia:
– sono aumentati del 50 per cento gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno.
– sono aumentati del 50 per cento gli importi dell’Assegno unico e universale anche per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un Isee non superiore alla soglia di 40mila euro, annualmente adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita.
– è stato inoltre aumentato del 50 per cento anche l’importo della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico.
Sempre nella legge di Bilancio 2023, all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, viene reso strutturale, a regime, l’aumento degli importi in favore dei nuclei con figli disabili. Questi erano stati già previsti limitatamente all’annualità con competenza 2022. Nei nuclei familiari con figli disabili viene esteso in via transitoria fino al 2024 anche l’incremento in misura fissa della maggiorazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, ove spettante, previsto dal comma 9-bis del medesimo decreto legislativo.
Assegno unico figli disabili nel tempo
Con riferimento ai figli disabili, il decreto legislativo n. 230/2021 ha inizialmente previsto un trattamento in base all’età, riconoscendo per i disabili con età fino a 18 anni, importi più elevati dell’Assegno unico e universale e delle relative maggiorazioni.
Successivamente il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122[7], limitatamente all’annualità in competenza 2022, ha previsto la concessione dell’Assegno unico e universale nella medesima misura per ciascun figlio disabile, a prescindere dall’età, nonché l’equiparazione ai figli minorenni disabili dei figli disabili maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui al comma 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.
Il medesimo decreto-legge ha altresì introdotto, sempre limitatamente all’annualità in competenza 2022, un incremento della maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo, che è pari a 120 euro per i nuclei in cui è presente un figlio a carico con disabilità (cfr. il comma 9-bis del citato articolo 5).
Assegno unico figli disabili: cosa è previsto
La legge n. 197/2022 ha reso strutturali le novità introdotte con il decreto-legge n. 73/2022. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023:
– ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per Isee inferiore o uguale a 16.215 euro;
– le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.
Inoltre, l’incremento della maggiorazione transitoria di 120 euro per i nuclei in cui è presente un figlio a carico con disabilità (di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021), è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024.
In merito all’ultimo punto, Inps precisa come tale incremento si applica senza subire decurtazioni alle maggiorazioni transitorie di cui all’articolo 5, comma 1[8], del decreto legislativo n. 230/2021, per le quali è, invece, prevista la graduale riduzione nel seguente modo:
a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
Esempi di calcolo
Nella sua circolare, l’Inps presenta anche alcune casistiche come esempi utili per comprendere il meccanismo delle maggiorazioni.
Esempio – Nucleo con 3 figli: 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il nucleo è in possesso di un Isee 2023 pari a 20mila euro. Importi spettanti:
-169,70 euro per ciascun figlio minorenne;
-82,60 euro per il figlio maggiorenne;
-102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;
-81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.
Il totale mensile spettante ai sensi dell’articolo 4 sarà pari a 605,70 euro.
Al totale di cui sopra, vanno aggiunte, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e l’incremento di tale maggiorazione, di cui al comma 9-bis del medesimo articolo 5, di importo pari a 120 euro per la presenza del figlio disabile nel nucleo.
Modalità e termini di presentazione dell’Isee
A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno unico e universale all’Inps entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l’onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno medesimo per tutto il periodo 2023. Ma si segnala che è comunque necessario presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) la cui validità è sempre annuale.
Inps rende poi noto, che per la presentazione dell’Isee è in corso di rilascio il nuovo Portale Unico Isee, che consentirà di presentare l’Isee online, anche in modalità precompilata. Con il nuovo Portale sono state unificate, in un solo punto di accesso, le varie modalità di acquisizione dell’Isee (precompilato e non precompilato) e lo stesso sostituirà tutti i portali preesistenti.
Tempistiche Isee
Per espressa disposizione normativa, fanno eccezione al principio generale, gli importi dell’Assegno unico e universale relativi ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. In tale caso, infatti, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la Dsu nei primi due mesi dell’anno, l’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 230/2021, in deroga alla disciplina generale in materia di Isee, indica che si potrà fare riferimento all’Isee in corso di validità al mese di dicembre dell’anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e febbraio, benché tale Isee sia scaduto.
Importi, Isee e conguagli
Tenuto conto di ciò, l’Inps procederà in linea generale a calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’Isee 2022.
Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023, al fine di determinarne i relativi importi spettanti, sarà presa a riferimento l’attestazione Isee 2023.
Al riguardo, Inps chiarisce che, qualora al momento della domanda di Assegno unico e universale l’Isee non sia stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, fermo restando che se l’Isee venisse presentato entro il 30 giugno 2023, l’Inps procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi arretrati.
Esempi
Rivalutazione annuale dell’importo dell’Assegno unico e universale e delle soglie Isee
Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2023 sono determinati tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230/2021, ai sensi del quale l’assegno e le relative soglie Isee sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Per approfondire: Circolare numero 41 del 07-04-2023
Bachisio Zolo