Nuovo regolamento Ue sui treni: più attenzione ai passeggeri con disabilità
Novità in arrivo per chi viaggia in treno dopo la recente entrata in vigore del Regolamento Ue 2021/782 del 29 aprile 2021. Nel nuovo Regolamento si stabiliscono i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Questo nuovo Regolamento sostituisce la precedente normativa del 2007 e si applica ai viaggi su rotaia sia a livello internazionale che nazionale all’interno dell’Unione Europea. Esso contiene norme dettagliate sull’assistenza ai passeggeri con disabilità.
Assistenza e informazioni
Uno dei principali obiettivi di questa nuova disciplina è garantire una maggiore assistenza ai passeggeri mettendo particolare attenzione alle persone con disabilità. Il Regolamento fornisce una chiara regolamentazione dei diritti dei passeggeri in caso di interruzione del viaggio, compreso il diritto di rimborso.
Già nell’articolo 1 del Regolamento vengono individuate le regole riguardanti la non discriminazione tra i passeggeri, l’obbligo di fornire informazioni precise e accessibili, nonché l’assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.
A queste è dedicato il Capo V del Regolamento: la sezione, infatti, disciplina il diritto al trasporto, l’accesso alle informazioni, l’assistenza nelle stazioni e a bordo, le condizioni per l’assistenza, il risarcimento per attrezzature di mobilità e cani da assistenza aggiunta la formazione del personale.
Accessi e biglietteria
Il regolamento impone alle imprese ferroviarie e ai gestori delle stazioni, di stabilire norme di accesso non discriminatorie per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori. Tutto questo coinvolgendo attivamente le organizzazioni rappresentative e, se necessario, i rappresentanti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.
Viene stabilito inoltre stabilito come le prenotazioni e i biglietti siano offerti alle persone con disabilità senza costi aggiuntivi. È vietato alle imprese ferroviarie, ai venditori di biglietti o ai tour operator rifiutare le prenotazioni o l’emissione di biglietti a persone con disabilità o a mobilità ridotta. A meno che, non sia strettamente necessario per garantire il diritto al trasporto. In questo caso, è richiesto che venga fornita una spiegazione scritta delle ragioni del rifiuto e che si faccia ogni ragionevole sforzo per offrire un’alternativa accettabile in base alle esigenze di accessibilità della persona interessata.
Il regolamento prevede anche il diritto delle persone con disabilità a ricevere informazioni sull’accessibilità delle stazioni, degli impianti correlati e dei servizi ferroviari, anche in formati accessibili.
Servizi di assistenza
Per quanto riguarda l’assistenza nelle stazioni ferroviarie e a bordo, sono previste tariffe speciali o la possibilità di viaggiare gratuitamente per gli assistenti personali (riconosciuti secondo le norme europee), il diritto di viaggiare con cani da assistenza, l’obbligo di fornire assistenza gratuita durante la salita e la discesa dai treni nelle stazioni senza personale e l’accesso ai servizi a bordo per le persone con disabilità che non possono usufruirne in modo indipendente e sicuro.
Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni sono inoltre tenuti a formare il personale che fornisce assistenza alle persone con disabilità, garantendo la sensibilizzazione e la conoscenza delle loro esigenze; è anche possibile coinvolgere dipendenti con disabilità e organizzazioni rappresentative nel processo di formazione.
Infine, gli Stati membri possono istituire degli sportelli dedicati all’accettazione e alla gestione delle richieste di assistenza occupandosi di fornire informazioni sull’accessibilità.
Smarrimento o danno
La normativa prevede il risarcimentosenzaindebito ritardo qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provochino lo smarrimento o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità (tra cui le sedie a rotelle), oppure causino lo smarrimento o la lesione di cani da assistenza. In questi casi, il risarcimento andrà a coprire il costo della sostituzione o della riparazione dell’attrezzatura per la mobilità o dei dispositivi di assistenza smarriti o danneggiati; il costo della sostituzione o delle cure del cane da assistenza smarrito o lesionato; i costi della sostituzione temporanea delle attrezzature per la mobilità, dei dispositivi di assistenza o dei cani da assistenza a meno che l’impresa ferroviaria o il gestore della stazione non provvedano alla sostituzione.
Infine, il regolamento stabilisce che, se vengono istituiti piani di emergenza, le imprese ferroviarie devono coordinarsi con i gestori delle stazioni e delle infrastrutture per garantire l’accessibilità dei sistemi di informazione e allarme nel caso di gravi interruzioni del servizio.
Le agenzie di viaggio
Le nuove regole hanno un impatto anche sulle agenzie che si occupano della vendita di viaggi in treno. In primo luogo, viene richiesto loro di fornire informazioni più dettagliate sulle condizioni del contratto di viaggio, gli orari e la tariffazione, con particolare attenzione all’accessibilità del servizio ferroviario per i clienti con disabilità o esigenze particolari, come il trasporto di biciclette a bordo del treno.
Inoltre, con l’introduzione del regolamento relativo al biglietto cumulativo, si stabilisce che se il vettore vende l’intera tratta, anche se operata da altri gestori, la responsabilità per ritardi o mancate coincidenze ricade sul vettore stesso. Nel caso in cui il biglietto sia acquistato attraverso una singola transazione che combina tratte di gestori diversi, assemblate dall’agenzia di viaggi, la responsabilità per ritardi o mancate coincidenze ricade sull’agenzia stessa.
Questo passaggio cruciale differenzia il viaggio in treno da quello in aereo, in cui l’agente di viaggi opera solo come intermediario per le vendite e non ha alcuna responsabilità.
Altri due importanti cambiamenti stabiliti dal nuovo regolamento Ue riguardano il diritto delle agenzie di viaggi e dei tour operator ad accedere a tutte le offerte del vettore e il diritto di competere sul prezzo rispetto alla prenotazione diretta. Ciò significa che le agenzie di viaggi e i tour operator hanno la possibilità di offrire tariffe speciali per i biglietti ferroviari.
Tra le altre disposizioni aggiornate, spiccano il diritto del passeggero a organizzare autonomamente un itinerario alternativo con altri fornitori di servizi di trasporto pubblico in caso di interruzioni del viaggio, l’assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, la proibizione della discriminazione basata sulla nazionalità del passeggero o sul luogo di stabilimento all’interno dell’Ue da parte dei trasportatori o dei venditori di biglietti e dei tour operator, nonché la clausola di forza maggiore che esonera le imprese ferroviarie dall’obbligo di indennizzo per ritardi o cancellazioni dovute a circostanze straordinarie come una pandemia o condizioni meteorologiche estreme.
Roberta Gatto