L’Inps rassicura: i limiti reddituali per le pensioni di invalidità non cambiano
Nessuna stretta sui limiti reddituali per le pensioni di invalidità. Solo tanta confusione e poca chiarezza comunicativa da parte dell’Inps, che nei giorni scorsi aveva messo in allarme i beneficiari di pensione di invalidità con una errata corrige che ha fatto preoccupare tante persone con disabilità.
Cosa è successo
Di recente, si era creata una certa confusione con fuga di notizie inesatte circa i criteri per il calcolo dei limiti reddituali da considerare ai fini dell’erogazione delle pensioni di invalidità (ciechi, sordi, invalidi). Si è infatti erroneamente affermato che tali criteri sarebbero diventati più restrittivi a seguito di un messaggio emanato dall’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) con riferimento al messaggio 2705 del 17 luglio 2023. Tuttavia, è importante chiarire come questa interpretazione sia frutto di una limitata comprensione dei concetti fondamentali della normativa tributaria.
Reddito lordo, imponibile e netto
In precedenza, si era detto che l’Inps avrebbe preso in considerazione il reddito lordo e non più quello netto, mettendo così una stretta sui limiti reddituali e privando quindi molte persone beneficiarie del diritto alla pensione di invalidità.
Tuttavia, non è così. Per capire appieno la questione, è necessario distinguere tra reddito complessivo (lordo), ovvero il reddito totale di una persona, prima delle deduzioni, delle imposte e delle detrazioni, il reddito imponibile ai fini Irpef, ovvero il reddito su cui vengono calcolate le imposte e le detrazioni (dopo l’applicazione delle deduzioni ) e infine il reddito netto, ciò che resta al contribuente dopo aver applicato deduzioni, imposte/ritenute e detrazioni.
La questione fondamentale riguarda a quale di questi redditi si faccia riferimento per calcolare il limite reddituale previsto per l’accesso alle prestazioni assistenziali.
Nulla cambia
La Corte di Cassazione ha chiaramente stabilito che il riferimento deve essere il reddito imponibile, cioè il reddito su cui vengono effettivamente calcolate le imposte, dopo aver sottratto gli oneri deducibili. Questa interpretazione ha messo fine a una lunga controversia e ha reso illegittima la precedente interpretazione fornita da un decreto ministeriale del 31 ottobre 1992.
L’Inps si è adeguata a questa interpretazione e continua a seguirla, compreso il messaggio 2705/2023, la cui correzione è stata oggetto di recenti fraintendimenti.
Va notato come il messaggio 1688 del 19 aprile 2022 conferma ancora una volta che il reddito da considerare è quello imponibile, una volta sottratti gli oneri deducibili. Tuttavia, vi è un refuso nel primo paragrafo di questo messaggio, in cui si fa riferimento anche alle ritenute fiscali come parte del reddito imponibile, il che non è possibile, perché altrimenti si tratterebbe del reddito netto.
Il messaggio 2705/2023 ha quindi apportato una correzione, specificando che il reddito rilevante ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile deve essere calcolato includendo i redditi soggetti a Irpef “al lordo delle ritenute fiscali”. Questa correzione ha dato il via a una serie di fraintendimenti, non specificando che il reddito fosse sì al lordo delle ritenute fiscali, ma al netto degli oneri deducibili.
In sintesi, questa rettifica non cambia la situazione rispetto a quanto stabilito precedentemente. Il reddito considerato è sempre quello imponibile, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle ritenute fiscali, come stabilito dalla Corte di Cassazione e confermato dai messaggi dell’Inps. Le istruzioni dettagliate su come trattare gli oneri deducibili rimangono quindi invariate.
Roberta Gatto