Viaggi scolastici e disabilità

Hanno fatto notizia le storie provenienti da alcune scuole italiane in cui delle classi hanno rinunciato ai viaggi di istruzione per evitare discriminazioni verso i compagni di classe con disabilità.

Eppure, il Miur – Ministero dell’Istruzione, con due note, evidenzia come i viaggi di istruzione rappresentino «un’opportunità fondamentale per l’attuazione del processo di integrazione scolastica» e l’organizzazione di viaggi non accessibili costituisca un atteggiamento discriminatorio.

Nella Costituzione italiana, in particolare all’articolo 3, si afferma: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale […]» e riconosce tra i compiti della Repubblica la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Le ragioni più frequenti di discriminazione

Nonostante il diritto sancito dalla Costituzione e gli articoli 24 e 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, capita frequentemente di vedere la partecipazione ai viaggi di istruzione degli alunni disabili come difficile se non impossibile.

Tra le ragioni più frequenti la mancanza di accompagnatori, l’impossibilità dei genitori di accompagnare in gita i figli con disabilità o l’utilizzo di mezzi non accessibili (come successo, ad esempio a Cetraro, dove sul bus per la gita mancava la rampa per disabili) determinando l’annullamento del viaggio per lo studente con disabilità o la necessità di un trasporto separato dal resto della classe.

Tuttavia, in alcuni casi, si è registrata la solidarietà dei compagni di classe degli studenti con disabilità che hanno deciso di rinunciare alla gita per non abbandonare il compagno o la compagna.

I doveri della scuola

Nonostante la nota n.2209/12 del Miur dove si prevede che ogni scuola, può organizzare autonomamente i viaggi di istruzione e le visite guidate, i dirigenti scolastici nello stipulare contratti con le agenzie di viaggio devono fare in modo che vengano garantiti itinerari, mezzi di trasporto e alloggi accessibili.

La presenza di un docente per ogni 15 alunni non è più in vigore. Nel caso di alunni con disabilità è prevista invece (anche se non obbligatoria) la presenza di un docente o di un familiare. La presenza di un familiare è contemplata nel caso in cui lo studente abbia problemi legati al riposo, debba assumere determinati farmaci o sia tracheotomizzato.

Va ricordato, però, come la scuola non può subordinare la presenza di uno studente con disabilità alla presenza di un familiare o pretendere che questo lo accompagni. È la scuola, infatti, a dover designare un accompagnatore idoneo all’interno del suo organico. Le spese di viaggio dell’accompagnatore, inoltre, sono a carico della scuola.

Emanuele Boi

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