Lascito solidale, che cos’è

Con il lascito o testamento solidale, una persona può lasciare (disporre) tutti o parte dei propri beni a favore di uno o più enti siano esse associazioni, fondazioni, società non profit benefici, cioè enti impegnati in attività umanitarie, sociali, culturali, sanitarie, scientifiche e/o di ricerca.

Per effettuare il lascito si può adoperare una qualsiasi delle forme testamentarie previste dal nostro ordinamento giuridico e queste sono il testamento pubblico (con atto pubblico notarile), il testamento segreto, da porre in essere sempre per mezzo di un notaio, il testamento olografo che si può depositare formalmente presso un notaio o fiduciariamente presso una qualsiasi persona di propria fiducia.

I lasciti solidali a favore dell’ente scelto, possono essere disposti sotto forma di istituzione di erede (disposizione a titolo universale) o sotto forma di legato, una disposizione a titolo particolare.

Si possono apporre dei vincoli al lascito solidale?

Come a qualsiasi istituzione di erede o a qualsiasi legato, è possibile apporre ai lasciti solidali dei vincoli sotto forma giuridica di condizioni o oneri a carico dell’erede o legatario.
Generalmente, questi vincoli hanno per scopo quello di impegnare l’ente che si è voluto beneficiare a utilizzare il bene o i beni lasciati esclusivamente per la realizzazione delle attività e finalità benefiche proprie dell’ente stesso.

Il lascito solidale può danneggiare gli eredi?

Il testatore, anche nel fare un testamento solidale, cioè un lascito a favore di un soggetto estraneo alla cerchia dei propri eredi per legge, deve cercare di avere sempre l’accortezza di non ledere le quote ereditarie riservate a determinate categorie di eredi.
Il nostro ordinamento giuridico prevede due tipologie di eredi: gli eredi legittimi,

gli eredi legittimari, che devono necessariamente ereditare, cioè a favore dei quali la legge riserva una determinata parte del patrimonio ereditario. Gli eredi legittimari, in particolare, sono il coniuge e i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti (genitori).

Le quote riservate ai suddetti soggetti variano a seconda di quali e quanti di loro esistano al momento di apertura della successione. Ad esempio, se chi muore lascia il coniuge e due figli, al coniuge è riservato 1/4 del patrimonio e ai figli 2/4 del patrimonio. Se ne deduce come la parte disponibile per il testatore è 1/4 del proprio patrimonio, cioè la parte che esso può lasciare liberamente a chi desidera (anche enti benefici).

Tassazione del testamento solidale

Il testamento solidale, come qualsiasi altra tipologia di testamento, non sconta alcuna imposta o tassa al momento della sua predisposizione. Anche quando si apre la successione, il valore di quanto lasciato (anche se sono compresi immobili) all’ente non sconta alcuna imposta di successione o altra imposta, stante l’espressa esenzione dal pagamento delle imposte, prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, tra l’altro, proprio per gli enti benefici.

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