Lotta alla violenza contro le donne disabili

La nuova Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (la versione definitiva del testo è disponibile in italiano a questo link) stabilisce come a tutte le donne e le ragazze che si trovano nell’Unione Europea debbano essere garantiti gli stessi diritti minimi alla protezione dalla violenza di genere indipendentemente dal Paese di residenza.
Ad approvarle la Direttiva in via definitiva è il Parlamento Europeo. Il testo è stato elaborato con il contributo dell’Ewl (la Lobby Europea delle Donne) e dell’Edf (il Forum Europeo sulla Disabilità all’interno del quale opera anche il Fid, il Forum Italiano sulla Disabilità). Sebbene non siano state incluse importanti istanze tra le quali una definizione di stupro basata sull’assenza consenso e la criminalizzazione della sterilizzazione forzata (una terribile forma di violenza cui sono particolarmente esposte le donne con disabilità), si tratta comunque della prima Direttiva riguardante una materia ancora troppo trascurata come, appunto, la violenza sulle donne e sulle donne disabili.
Al riguardo, l’articolo 1 chiarisce come l’oggetto della Direttiva consiste nello stabilire «norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica». Vengono fissate norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica; i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale; la protezione e l’assistenza delle vittime, nonché la prevenzione di detta violenza e un intervento precoce qualora si verifichi.

Nella Direttiva vi sono anche numerosi e specifici riferimenti posti a tutela delle donne con disabilità.

Le Direttive sono una delle fonti derivate del Diritto dell’Unione Europea e i destinatari sono gli Stati Membri dell’Unione. Essi sono quindi vincolati al raggiungimento degli scopi indicati dalla Direttiva entro un certo limite temporale fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa (articolo 49).

L’inosservanza del termine indicato per il conseguimento di detti scopi, si configura come una violazione del Trattato sull’Unione Europea.

Bachisio Zolo

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