Il Progetto europeo Digitability di Ierfop
Su 100 persone con disabilità, tra i 15 e i 64 anni, solo il 32.5 per cento è occupato mentre il 20 per cento è in cerca di occupazione. È quanto emerge dal report Istat dedicato all’occupazione delle persone con disabilità. Numeri che, nonostante l’incremento delle assunzioni di lavoratori con disabilità (+ 12.4 per cento rispetto al 2022), continuano a evidenziare le difficoltà di accesso al mondo del lavoro incontrate dalle persone con disabilità.
Il progetto Digitability
In questo contesto si inserisce il progetto europeo “Digitability”, promosso da Ierfop Onlus in partenariato con Tournis Symvouleftiki (Grecia), Prism Impresa Sociale Srl (Italia), Vilniaus Kolecija (Lituania), E.G. Eugene Global Ltd (Cipro) e Bqc P.C. (Grecia).
Come spiegato dal presidente Ierfop Roberto Pili, «il progetto si propone di promuovere l’occupazione delle persone con disabilità potenziandone le competenze digitali e supportando un programma di lavoro a distanza, grazie allo sviluppo di un programma educativo orientato alla resilienza sia per gli erogatori di formazione che per i partecipanti alle attività formative».
Bachisio Zolo, direttore della Formazione Ierfop, ricorda come «il progetto, in corso dal 2023, stia raggiungendo costantemente risultati notevoli nel trasformare le modalità in cui le competenze digitali vengono insegnate e apprese in tutta Europa.
È possibile rimanere aggiornati sul progetto seguendo la pagina Facebook Digitability.
Lavoro delle persone con disabilità, le diverse normative in alcuni Paesi Ue
Nell’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si legge come «l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità».
I diversi Stati membri hanno delle normative volte a regolamentare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
In Italia, ad esempio, è in vigore la legge 68 del 12 marzo 1999. Questa prevede che «i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti». In caso questi obblighi non vengano rispettati è prevista una procedura di diffida e successive sanzioni. Vengono, inoltre, previste agevolazioni e incentivi fiscali per le aziende che assumono categorie protette.
In Germania, i datori di lavoro con almeno 20 dipendenti sono obbligati a occupare il 5 per cento di questi posti con persone gravemente disabili o con persone di pari livello. L’ Agenzia federale tedesca per l’occupazione sostiene i datori di lavoro nell’assunzione di persone con disabilità e con disabilità grave con dei sussidi salariali temporanei.
In Francia le aziende con almeno 20 dipendenti sono tenute a impiegare persone disabili per il 6 per cento della forza lavoro totale. Per la violazione di tale norma esistono sanzioni di diversa entità.
Nell’articolo “In progresso l’assunzione di lavoratori con disabilità?” viene presentato brevemente anche il quadro normativo di Spagna, Olanda, Inghilterra e Irlanda.
“Garanzia Europea” per l’occupazione e le competenze delle persone con disabilità
Di recente l’Edf ha rivolto un appello alla legislatura europea affinché, sulla base del programma Garanzia Giovani (volto a fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile) venga istituita una “Garanzia Europea” per l’occupazione e le competenze delle persone con disabilità. Nello specifico il Forum chiede come tale iniziativa disponga di un budget stanziato dal Fondo Sociale Europeo e si ponga l’obiettivo di garantire l’occupazione nel mercato del lavoro aperto (quello cioè in cui la domanda di lavoro è pubblicizzata e resa visibile a un gran numero di persone). Questo strumento non deve avere limiti di età e deve consentire alle persone che percepiscono l’indennità di invalidità di poterla conservare durante il lavoro, la formazione o l’istruzione.
Emanuele Boi