Modifiche alla legge: non si parla più di persona “handicappata”, “handicap” o “persona disabile”, ma di “persona con disabilità”
Con il decreto legislativo 62 del 3 maggio 2024 si introduce la nuova definizione della condizione di disabilità. Ecco le modifiche introdotte nell’articolo 3 della legge 104/92.
La prima riguarda l’eliminazione del termine “handicappato” a favore del termine “persona con disabilità”. Nel comma 1 si legge, «è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base».
Nel comma 2 si inserisce il riferimento alla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (Icf) dell’Organizzazione mondiale della sanità. Si legge, infatti come «la persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (Icf) dell’Organizzazione mondiale della sanità, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato».
Infine viene modificato anche il comma 3, con la definizione dei casi di disabilità grave. «Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
Art. 18 Dl 62/2024
Il Decreto Legge 62 del 2024 introduce, nell’articolo 18, il “progetto di vita”. Ma cosa è esattamente e quali sono i suoi obiettivi?
Come spiegato nel comma 1, «il progetto di vita è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri».
Nel comma 2 si spiega inoltre come «il progetto di vita individua, per qualità, quantità e intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche a eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. Nel progetto di vita sono, altresì, comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
Art. 6 Dl 62/2024 e agevolazioni
Nel Decreto Legge, in particolare all’articolo 6, viene introdotta la valutazione di base con l’obiettivo di semplificare le procedure di riconoscimento della condizione di disabilità e il conseguente accesso alle prestazioni e agevolazioni spettanti.
In particolare, negli articoli che vanno dal 12 al 17, si parla delle agevolazioni per l’integrazione scolastica; negli articoli dal 18 al 22 di quelle per favorire l’inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro; negli articoli dal 23 al 29 di quelle per favorire la rimozione di barriere architettoniche, favorire la mobilitazione e la comunicazione e all’articolo 33 le agevolazioni volte a facilitare l’assistenza alle persone con disabilità.
È possibile approfondire l’argomento nell’articolo “Quali agevolazioni economiche prevede la Legge 104/92”.
Emanuele Boi