Dal 30 giugno le nuove definizioni delle condizioni di disabilità

Entrano in vigore il 30 giugno le principali misure del Dlgs 62/2024. Esse riguardano la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

La nuova definizione di “condizione di disabilità”

In base a quanto scritto al comma 1 dell’articolo 2 del Dlgs 62/2024, parlando di “condizione di disabilità” ci si riferisce a «una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri». Le compromissioni sono accertate mediante la valutazione di base (dall’art. 5 all’art. 17) e possono comportare la necessità di un sostegno (di livello lieve, medio o intensivo).

La valutazione di base

Su domanda dell’interessato, l’Inps svolge la valutazione di base attraverso una visita collegiale in cui si effettua il test Whodas (uno strumento di valutazione della disabilità).

In fase di procedimento valutativo vengono effettuate una serie di verifiche utilizzando gli standard internazionali Icf (International Classification of Functioning, Disability and Health) e Icd (Classificazione internazionale delle malattie).

Il progetto di vita

Uno degli strumenti più attesi introdotti dal Dlgs 62/2024 è quello riguardante il “Progetto di vita”, ovvero lo strumento «diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri» (art. 18, comma 1). Inoltre, «il progetto di vita individua, per qualità, quantità e intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche a eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. […]» (art. 18, comma 2).

L’avvio del procedimento per la formazione del progetto di vita può essere richiesto dalla persona con disabilità (o chi la rappresenta) in forma libera e in qualsiasi momento. Seguirà una valutazione multidimensionale, alla quale partecipano, oltre all’interessato, anche eventuali persone di supporto, assistenti sociali, professionisti sanitaria Asl e, per gli studenti un rappresentante della scuola.

Va specificato come nei casi in cui si può prevedere un futuro occupazionale, farà parte della valutazione anche un rappresentante dei servizi per l’inserimento lavorativo.

Emanuele Boi

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