Direttiva Ue su accessibilità e prestazioni energetiche degli edifici
Nel nuovo Decreto Ue vi sono contenute le modalità con le quali ogni Stato Membro dovrà raggiungere gli obiettivi su emissione di gas effetto serra da parte degli edifici e accessibilità degli edifici siano essi pubblici o privati. Le nuove disposizioni sono contenute nella Gazzetta Ufficiale Europea la Direttiva UE 2024/1275.
I contenuti
Ogni Stato Ue è obbligato a fissare i requisiti minimi di prestazione energetica e a redigere un Piano Nazionale di ristrutturazione degli edifici. Quest’ultimo dovrà essere volto a trasformare quelli esistenti in strutture ad alta efficienza energetica e a emissioni zero. La Direttiva sancisce anche l’obbligo in capo ai 27 Stati membri di fare in modo, a partire dal 2028 per le proprietà pubbliche e dal 2030 per quelle private, che gli edifici di nuova costruzione siano a emissione quasi zero e che rispettino i requisiti minimi di prestazione energetica. Non solo: l’articolo 7 della Direttiva richiede che al momento della valutazione della domanda per il rilascio della licenza edilizia o di altro titolo corrispondente, oltre che all’efficienza energetica, siano tenuti in considerazione anche i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.
Ancora nell’art. 8, viene sancito il dovere per i Governi di adottare le misure e previsioni necessarie affinché sia assicurato il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e delle strutture già esistenti, quando vengono sottoposti a ristrutturazione e modifiche di elevata importanza. In questo caso, si prevede che venga «prestata attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità» oltre che alla qualità degli spazi, ai rischi connessi all’attività sismica e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
I soggetti responsabili dell’attuazione della Direttiva devono ricevere dagli Stati Ue formazione e orientamento ad hoc e tra i percorsi formativi devono riguardare anche quello dell’accessibilità.
Gli Stati hanno tempo fino al 29 maggio 2026 per recepire la Direttiva Ue, ad eccezione dell’articolo 17 comma 15, riguardante gli incentivi economici, il quale deve essere attuato entro il 1° gennaio 2025.
Bachisio Zolo