Consiglio di Stato e diritto allo studio per tutti
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 7089/24 dell’otto agosto scorso ha ritenuto legittima la riduzione del numero di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione a un alunno con disabilità, rispetto a quelle che il Comune gli aveva assegnato nell’anno precedente. La sentenza ha suscitato diverse perplessità e scatenato un dibattito sul tema, soprattutto perché la tendenza ormai consolidata è quella che ragioni di bilancio non possano compromettere il diritto allo studio di persone con disabilità.
Sulla decisione, poi confermata dal Consiglio di Stato, avevano presentato ricorso i genitori dello studente con disabilità.
La prima ad intervenire sull’argomento è stata la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli: «la pronuncia del Consiglio di Stato sull’assistenza agli studenti con disabilità non è giusta, sono molto dispiaciuta e sono vicina alla famiglia che ha reagito per chiedere il rispetto dei diritti per il proprio figlio».
La Ministra spiega anche come «si tratta di una decisione di una sezione del Consiglio di Stato» auspicando come lo stesso «Consiglio in adunanza plenaria possa dare una risposta univoca e giusta, valida per tanti studenti con disabilità, in modo così da garantire a tutti gli stessi diritti di partecipazione alla vita scolastica sociale e civile del Paese».
In campo ci sono diverse questioni: possono gli enti locali, per ragioni di bilancio, limitare il diritto all’assistenza e all’autonomia? Può l’ufficio Scolastico Regionale o il dirigente d’istituto non rispettare le richieste previste nel Piano Educativo Individualizzato (Pei)? Viene rispettata la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall’Italia?
Come capita spesso in campo giurisprudenziale, le risposte si prestano a interpretazioni. Gli enti locali non possono violare il diritto allo studio degli studenti con disabilità adducendo motivi di bilancio. Ci sono posizioni e interpretazioni diverse sulla questione e in questo caso la sentenza del Consiglio di Stato va nella direzione secondo la quale i diritti sociali, tra i quali va inserito quello all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, sono diritti subordinati alla disponibilità delle risorse finanziarie e quindi non sono costituzionalmente garantiti. In questo caso, il nodo è rappresentato dalle risorse che lo Stato deve mettere a disposizione degli enti locali per garantire a tutti il diritto costituzionale allo studio, compito che spetta all’ente locale, ma se le risorse non sono sufficienti non è possibile garantire l’autonomia e la comunicazione che è parte di questo diritto.
Per quanto riguarda il Pei, il Consiglio di Stato sembra smentire sé stesso: in un’altra sentenza, infatti, dice che le richieste formulate attraverso il piano non possono essere modificate dall’Ufficio Scolastico Regionale. Questo perché il piano stesso viene predisposto da docenti, famiglia e operatori sociosanitari sulla base delle esigenze specifiche degli studenti con disabilità.
La terza questione riguarda, invece, un’interpretazione: il Consiglio di Stato stabilisce che il diritto a un progetto di vita personalizzato per lo studente con disabilità non sarebbe un diritto, ma un interesse legittimo, ma questo contrasta con la giurisprudenza fissata dalla Corte Costituzionale.
Alla base di tutto resta l’insufficiente quantità di risorse stanziate per affrontare non solo l’assistenza e la comunicazione dei ragazzi con disabilità, ma lo stesso progetto di vita previsto dal decreto che dovrebbe attuare la Convenzione dei diritti dell’Onu.
Giuseppe Giuliani