Legge 104, un caso di licenziamento illegittimo

C’è un datore di lavoro che accusa il dipendente di non aver utilizzato i giorni di permesso richiesti in base alla legge 104 per assistere il nonno disabile. Di più, dimostra che il lavoratore non ha nemmeno incontrato il nonno in quei giorni.

E c’è la Cassazione che dice: «devono essere considerate assistenza al congiunto anche tutte quelle attività indirette svolte nel suo interesse o in un sua sostituzione», come andare all’ufficio postale o fare la spesa per lui. La Corte fa riferimento a una sua precedente sentenza del 2019 secondo la quale non è necessaria la presenza nello stesso luogo di chi presta assistenza e del suo assistito, ma spiega che l’assenza dal posto di lavoro è giustificata se motivata da ragioni di assistenza alla persona con disabilità.

Ecco perché, con l’ordinanza 22643/2024, la Cassazione ha giudicato illegittimo il licenziamento del lavoratore che aveva avuto i permessi e li aveva utilizzati per fare la spesa per il nonno disabile. Si stabilisce, insomma, che si può usufruire di permessi retribuiti anche per attività diversa dall’assistenza diretta ai parenti con disabilità.

Ricordiamo che la legge 104, nata per favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità, prevede, tra le altre cose, due ore di permesso retribuito al giorno per un massimo di tre giorni al mese per i lavoratori dipendenti che debbano assistere un familiare con disabilità grave e un congedo straordinario, sempre retribuito, fino a un massimo di due anni per i familiari di persone con disabilità grave. Riconosciuta l’illegittimità, il lavoratore non viene reintegrato, ma avrà diritto a una indennità risarcitoria

Giuseppe Giuliani

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