La proposta di legge su l’assistente per l’affettività e la sessualità delle persone con disabilità

Cosa prevede la proposta di legge per l’istituzione dell’operatore per l’emotività, l’affettività e la sessualità delle persone con disabilità?

Il testo, primo firmatario Marco Furfaro del Partito Democratico, è arrivato alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati all’inizio di agosto.

Nel primo articolo, si inquadrano quelle che sono le finalità della legge, cioè tutelare il diritto all’emotività, all’affettività, alla sessualità e al benessere psicofisico delle persone con disabilità e con ridotta autosufficienza.

Nell’articolo 2, si definisce assistito la persona maggiorenne che, a causa di una disabilità fisica o psichica, incontra comprovata difficoltà ad attivare funzionalmente comportamenti sessuali, tra cui l’autoerotismo, o comunque a sviluppare compiutamente la propria sfera sessuale e relazionale.

Ma la proposta di legge detta anche le linee per la formazione dell’operatore per l’emotività, l’affettività e la sessualità delle persone con disabilità (Oeas) e specifica anche quali siano le prestazioni che l’operatore può fornire.

Si prevedono specifici corsi di formazione regionali durante i quali l’operatore deve essere affiancato, almeno in parte, da un tutor che svolge questo ruolo gratuitamente.

Per quanto riguarda le caratteristiche di chi può svolgere la funzione di Oeas, si ritiene debba trattarsi di soggetti con autosufficienza economica e con la maturità affettiva necessaria a svolgere la professione.
Le regioni dovranno avere un registro dei professionisti che operano in questo settore, gli operatori lavoreranno in collaborazione con strutture pubbliche o private, enti e associazioni che si occupano di persone con disabilità e la prestazione sarà fornita su richiesta firmata dall’interessato o da chi ne ha la tutela.
Nell’articolo 4 si danno indicazioni sui principi che devono ispirare l’intervento dell’operatore: l’attività dell’assistente sessuale deve essere orientata al benessere psicofisico della persona, deve essere personalizzata sulla base delle caratteristiche di ogni assistito e deve valutare la reazione emotiva di chi riceve la prestazione ed evitare il coinvolgimento affettivo nei confronti dell’assistito. L’Oeas non può indossare indumenti provocanti e sessualmente allusivi.
Ci sono indicazioni anche sul linguaggio da utilizzare: deve essere chiaro, corretto e adeguato alla sensibilità dell’ambito a cui si riferisce. Si sottolinea la necessità del rispetto delle regole base dell’igiene personale da entrambe le parti e si stabilisce che al momento della richiesta di intervento l’operatore debba informare sui costi della prestazione.
Nell’articolo 5, si dice che qualora l’Oeas riconosca una qualche forma di eccitazione o di interesse erotico dell’assistito nei suoi confronti deve comunicarlo tempestivamente al tutor e interrompere l’intervento e il rapporto professionale con l’assistito.
Rigide prescrizioni sono indicate anche per la modalità degli incontri. Sono previste tre fasi per ogni intervento: accoglienza, ascolto e contatto. L’accoglienza non può superare due incontri che non possono superare le tre ore; l’ascolto non può superare i tre incontri, i quali non possono superare le tre ore; il contatto non può superare i sette incontri, la cui durata non può essere inferiore a trenta minuti né superiore a un’ora.
L’incontro può avvenire a casa dell’assistito, nella sede della struttura che lo ospita o nello studio professionale dell’operatore. L’incontro non può prevedere rapporti sessuali di tipo penetrativo, né di tipo orale.

L’eventuale materiale audio e video utilizzato nell’intervento deve essere concordato con l’assistito e valutato con il tutor. Tutti gli strumenti utilizzati devono essere di ottima qualità e l’assistito deve essere informato preventivamente sulle condizioni di sicurezza e igiene relative al loro utilizzo.

Giuseppe Giuliani

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