Legge 104, i permessi valgono anche per attività esterne

La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 ottobre scorso, definisce ulteriormente i confini della legge 104 dove si regolano i permessi per garantire l’assistenza a un familiare con disabilità.

In sostanza, si stabilisce che l’assistenza al disabile non è solo quella legata alla presenza fisica nel domicilio della persona assistita, ma contempla anche attività esterne, purché connesse alle necessità del familiare con disabilità.

L’ennesimo pronunciamento della Cassazione in materia, si è reso necessario in seguito al licenziamento di una lavoratrice accusata di aver utilizzato i permessi in modo indebito: il datore di lavoro contestava che venisse impiegato per effettuare commissioni per la persona assistita.

Il ricorso del datore di lavoro è stato respinto, perché la Corte ha ritenuto legittimo il comportamento della dipendente ingiustamente licenziata. Nello specifico, la donna utilizzava i permessi per acquistare medicinali o per svolgere altre attività che la sua assistita non era in grado di svolgere autonomamente

La Cassazione ha, inoltre, stabilito che il permesso deve essere considerato su base mensile e non oraria, le ore di assistenza e il turno svolto al lavoro non devono per forza coincidere.

L’ultimo passaggio riguarda il ruolo del giudice nella valutazione dell’utilizzo dei permessi e ribadisce la necessità di una valutazione specifica di ogni caso, valutazione basata sulle esigenze della persona con disabilità e del comportamento tenuto dal lavoratore.

Giuseppe Giuliani

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