Legge 104 e docenti con gravi disabilità
La legge 104 del 1992 all’articolo 33 stabilisce al comma 6 che il disabile grave abbia diritto a scegliere, quando possibile, tra due benefici alternativi: due ore di permesso giornaliere oppure tre giorni al mese.
Questo è il punto dal quale partire per rispondere alle domande che provengono dal mondo della scuola per definire quali possibilità abbiano i lavoratori con gravi disabilità di quel comparto e in particolare sull’eventualità di usufruire di permessi orari giornalieri.
Il problema risiede nel fatto che il Ccnl (Contratto collettivo nazionale dei lavoratori) della scuola non esplicita questa opportunità e questo genera dubbi sull’applicazione di quel diritto.
Per risolvere il presunto dilemma occorre rifarsi alla gerarchia delle fonti, cioè al fatto che un contratto collettivo non può scavalcare una legge. E la conferma arriva direttamente dall’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) che nelle linee guida dice: «il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente, come sancito dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, dei tre giorni di permesso retribuito oppure di due ore di permesso orario giornaliero retribuite».
La mancata applicazione di queste norme da parte del dirigente scolastico e la negazione del permesso orario va quindi considerato un abuso.
La questione non riguarda i permessi per l’assistenza a un familiare con disabilità, in quel caso per il comparto scuola non è previsto il frazionamento dei tre giorni in ore, ma solo ai casi che riguardano dipendenti con grave disabilità.
Giuseppe Giuliani